CHE COS'È L'APPRENDISTATO?

CHE COS'È L'APPRENDISTATO?

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L'Apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La durata può variare in base al tipo di percorso e all'obiettivo formativo. L'Apprendistato professionalizzante può durare fino a un massimo di 3 anni, mentre nel settore dell'artigianato la durata massima può arrivare invece a 5 anni. In ogni caso, la durata non può essere superiore a quanto stabilito dai contratti collettivi di categoria.
Nell'Apprendistato per l'acquisizione di una qualifica o diploma professionale, la durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, e non può comunque essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni. Nel caso di diploma quadriennale regionale, la durata massima può arrivare a 4 anni.

Nel caso, invece, di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, la durata dipende dal tempo necessario per conseguire il titolo di studio.

Attraverso il contratto di Apprendistato il datore di lavoro  ha la possibilità di assumere un giovane e formarlo affinché possa acquisire la qualifica professionale di cui ha bisogno.

La finalità formativa del contratto è, infatti, la ragione per cui vengono riconosciuti in favore del datore di lavoro incentivi di diversa natura: normativi, contributivi e previdenziali previsti dalla legge.

La nuova disciplina dell'Apprendistato (D.Lgs. 167/2011) conserva l’incentivo “retributivo”, consistente nella possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli al di sotto della corrispondente qualifica da conseguire, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero nella possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.

È confermata l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (art.7 co.3).
Chi vuole assumere un apprendista, come per ogni altro rapporto di lavoro, deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego di appartenenza, come previsto dalla normativa comune in materia di lavoro (art. 9-bis, co.2 Legge n. 608 del 28 novembre 1996, e s.m.i.).

Il Testo Unico sull'Apprendistato conferma, secondo quanto stabilito dalla normativa precedente, l’obbligo della forma scritta del contratto, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto.

A seguito dell’assunzione dell’apprendista, il datore di lavoro deve definire il piano formativo individuale dell’apprendista entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

 

REFERENTE
Daniela Troilo Daniela Troilo



Ufficio: +39.06.97842639
Fax: +39.06.97619567
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